TRASCRIZIONE SENTENZE

Ai sensi dell’articolo art. 88, secondo comma, LF “Se il fallito possiede immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perché sia trascritto nei pubblici registri.”

Il DECRETO LEGISLATIVO 12 settembre 2007, n. 169 (in G.U. 16/10/2007, n.241) ha disposto (con l'art. 5, comma 1) la modifica dell'art. 88, comma 2 sostituendo la parola “annotato” con “trascritto”.

La nota di trascrizione deve essere presentata alle Conservatorie competenti per territorio producendo l’estratto autentico della sentenza di fallimento o del decreto di ammissione.

E’ opportuno effettuare immediatamente una visura catastale nazionale al fine di individuare le varie Conservatorie eventualmente competenti.

Si tratta di pubblicità notizia e non necessariamente deve contenere la descrizione dei beni (in deroga all’art. 2659 c.c.).

La trascrizione della sentenza di fallimento NON produce alcun effetto sostanziale né prenotativo, la data di efficacia nei confronti dei terzi è quella dell’iscrizione nel Registro delle Imprese (come prevede l’art. 16 ultimo comma LF).

La mancanza trascrizione su beni immobili specifici non comporta alcuna conseguenza (si potrà procedere ugualmente alla loro vendita).

Del pari la trascrizione su beni immobili non di proprietà (ad esempio perché già ceduti a terzi) non comporta alcuna conseguenza negativa, fermo restando l’opportunità della sua cancellazione (su ordine del GD) in quanto errata.

La trascrizione della sentenza di fallimento non costituisce nemmeno un vincolo o un gravame sull’immobile e la sua mancata cancellazione ai sensi dell’art. 108 LF non comporta alcun pregiudizio all’acquirente dalla procedura.

Le medesime considerazioni possono effettuarsi per la trascrizione del decreto (ai sensi dell’art. 163 LF) di apertura della procedura di concordato preventivo, che deve essere trascritto a cura del Commissario Giudiziale, ai sensi dell’art. 166, secondo comma, LF che prevede che “Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione dell'articolo 88, secondo comma.”

In ogni caso, a prescindere dalle considerazioni sopra esposte in merito alla efficacia della "pubblicità notizia", la trascrizione dovrà essere effettuata correttamente con descrizione corretta dei beni e dei diritti che vengono presi in carico alla procedura.

La D.A.V. può essere incaricata di svolgere questo servizio di trascrizione ed anche di effettuare la previa verifica della consistenza dei cespiti e dei diritti immobiliari.