VENDITE COMPETITIVE

Le vendite competitive sono disciplinate dall’articolo 107 primo comma LF (la quale norma è altresì richiamata dall’articolo 182 LF per il Concordato Preventivo).

La storia di questo articolo risale al Decreto Legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (in SO n.13, relativo alla G.U. 16/01/2006, n.12) che ha disposto (con l'art. 94, comma 1) la modifica dell'art. 107 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (nel seguito semplicemente LF o Legge Fallimentare).

Nel testo seguente:

"Art. 107 (Modalità delle vendite).

Le vendite e gli altri atti di liquidazione sono effettuati dal curatore, tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.

Per i beni immobili, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio.

Il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto.

Degli esiti delle procedure, il curatore informa il giudice delegato ed il comitato dei creditori, depositando in cancelleria la relativa documentazione.

Se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti su istanza del curatore il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, salvi i casi di deroga di cui all'articolo 51.

Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il curatore può avvalersi ai sensi del primo comma, nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita."

 Il Decreto Legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (in G.U. 16/10/2007, n.241) ha disposto (con l'art. 7, comma 6, lettera a)) la modifica dell'art. 107, comma 1; (con l'art. 7, comma 6, lettera b)) l'introduzione di un nuovo comma dopo il primo all'art. 107; (con l'art. 7, comma 6, lettera c)) la modifica dell'art. 107, comma 2 nel modo seguente:

  1. All'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicita', la massima informazione e partecipazione degli interessati.»;
  3. b) dopo il primo comma è inserito il seguente: «Il curatore può prevedere nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili.»;
  4. c) al secondo comma, dopo le parole «Per i beni immobili» sono inserite le seguenti: «e gli altri beni iscritti nei pubblici registri».

 

Il testo dell’articolo 107 che quindi è stato in vigore dal 1° gennaio 2008 è stato il seguente:

"Art. 107 (Modalità delle vendite).

Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.

Il curatore può prevedere nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili.

Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio.

Il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto.

Degli esiti delle procedure, il curatore informa il giudice delegato ed il comitato dei creditori, depositando in cancelleria la relativa documentazione.

Se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti su istanza del curatore il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, salvi i casi di deroga di cui all'articolo 51.

Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il curatore può avvalersi ai sensi del primo comma, nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita."

 Il legislatore è quindi intervenuto nuovamente con il Decreto-Legge 27 giugno 2015, n. 83 (in G.U. 27/06/2015, n.147), convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 (in SO n. 50, relativo alla G.U. 20/08/2015, n. 192), con il quale ha disposto (all'art. 11, comma 1) che all'art. 107, primo comma siano aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

“Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo e 587, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile. In ogni caso, al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, il curatore effettua la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile, almeno trenta giorni prima dell'inizio della procedura competitiva.”

All’articolo 23 del medesimo D.L. ili legislatore ha precisato che le disposizioni di cui all’articolo 11 fossero “applicate anche ai fallimenti e ai procedimenti di concordato preventivo pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

 Il testo attualmente in vigore di tale norma è il seguente:

Art. 107 LF

“Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo e 587, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile. In ogni caso, al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, il curatore effettua la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile, almeno trenta giorni prima dell'inizio della procedura competitiva.

Il curatore può prevedere nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili.

Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio.

Il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto.

Degli esiti delle procedure, il curatore informa il giudice delegato ed il comitato dei creditori, depositando in cancelleria la relativa documentazione.

Se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti su istanza del curatore il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, salvi i casi di deroga di cui all'articolo 51.

Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il curatore può avvalersi ai sensi del primo comma, nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita.”

La “vendita competitiva” è stata pensata come una procedura semplificata rispetto alla vendita effettuata secondo le disposizioni del codice di procedura civile (articolo 107 secondo comma LF) e con tale “liberalizzazione” il legislatore ha inteso fornire agli organi delle procedure uno strumento duttile che possa adeguarsi quanto più possibile alle diverse esigenze di ogni singolo caso.

La dottrina ha cercato di canonizzare gli elementi base di una vendita competitiva enunciando il seguente decalogo degli elementi “aurei” di una procedura competitiva endoconcorsuale:

  1. un sistema incrementale di offerte;
  2. una adeguata forma pubblicità;
  3. una adeguata forma di trasparenza endoprocessuale;
  4. regole prestabilite e non discrezionali di selezione dell’offerente.

A questi quattro pilastri portanti probabilmente se ne può aggiungere un quinto: una completa ed assoluta apertura al pubblico.

Tale ulteriore elemento, ad esempio, consente alla dottrina di giustificare l’esclusione, dal novero delle procedure di vendita considerate competitive, della licitazione privata.

Le fasi principali della procedura di vendita competitiva sono:

  • la redazione di una STIMA del valore del bene che dovrà essere “effettuata, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti”;
  • la redazione di un AVVISO DI VENDITA che, tramite “adeguate forme di PUBBLICITA’, dovrà assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati”;
  • l’espletamento della gara d’ASTA in modo da garantire la competizione tra gli interessati partecipanti.

Molti dettagli di queste fasi avrebbero dovuto essere chiariti con l’emanazione di regolamenti ministeriali richiesti dall’ultimo comma dell’articolo 107 LF, ma ciò non è ancora avvenuto e di conseguenza si sono venute a creare prassi notevolmente “variegate”.

In occasione dell’ultimo intervento del 2015 il legislatore ha fissato un “minimo” di pubblicità obbligatoria (quella sul Portale delle Vendite Pubbliche) ma ciò non ha contribuito ad alcuna omogeneizzazione nelle procedure di vendite competitive.

A fronte dunque di una disciplina che consente un’ampia discrezionalità e che ha creato una miriade di variegate e multiformi applicazioni pratiche, è sempre più sentita la necessità di creare delle procedure quanto più possibili omogenee al fine di agevolare i potenziali acquirenti ma anche per consentire i controlli da parte dei Giudici Delegati.